14/06/2012 - E` in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che differisce, per l`anno 2012, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 1. Termini per l`effettuazione dei versamenti per l`anno 2012 L`art. 1 del decreto in esame differisce per le persone fisiche i termini di effettuazione dei versamenti risultanti: - dalla dichiarazione dei redditi; - dalla dichiarazione dell`Irap; - dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i versamenti previsti per la cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti). Per i predetti soggetti i versamenti in scadenza il 18 giugno 2012, possono essere effettuati: - entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; - dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse. Le scadenze di cui sopra, si applicano anche: - ai soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore; - ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese che applicano gli studi di settore e, cioè, ai soci di società di persone, agli associati di associazioni tra artisti e professionisti, ai collaboratori di imprese familiari ed ai coniugi di aziende coniugali, nonché ai soci di società a responsabilità che hanno optato per il regime di «trasparenza fiscale». Il differimento dei termini di versamento riguarda tutti i versamenti risultanti dal modello «Unico 2012», compresi i versamenti dei contributi previdenziali. Per tutti gli altri adempimenti fiscali sono confermate le scadenze ordinarie. In particolare, è confermata per il 18 giugno 2012, la scadenza per il versamento della I rata dell`IMU, come precisato dal Comunicato stampa del Ministero dell`Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, dell`8 giugno 2012.
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