Caltanissetta, 07/02/2014 - Secondo quanto stabilito dall`ex art. 8 del Decreto Ministeriale del 30 marzo 1992, lo scontrino fiscale deve obbligatoriamente contenere, tra i dati contabili, anche i «corrispettivi parziali con relativi eventuali sconti o rettifiche». L`operatore commerciale, quindi, deve prevedere nello scontrino le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette; 2) partita IVA dell`esercente e ubicazione dell`esercizio; 3) dati contabili (corrispettivi parziali con relativi eventuali sconti o rettifiche; eventuali subtotali; eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati; totale dovuto; per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi; ammontare del versamento - facoltativo; resto - facoltativo); data, ora di emissione e numero progressivo; logotipo fiscale e numero di matricola dell`apparecchio.
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