01/07/2014 - La Corte di Cassazione, con la sentenza n.4462/2014, è intervenuta sulla questione del valore probatorio dei verbali redatti dagli Ispettori del lavoro in sede di verifica, affermando che questi costituiscono prova piena, fino a querela di falso, solo per i fatti compiuti o percepiti direttamente dall`ispettore, mentre non hanno alcun valore di prova, neppure di presunzione semplice, le dichiarazioni rese all`ispettore dai terzi (ad esempio, dai lavoratori), riportate nei verbali.
In sostanza, le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori non costituiscono una prova, ma solo un elemento che il giudice può liberamente valutare, e l`onere di provarne la fondatezza e la veridicità in giudizio, grava sull`Amministrazione.
L`orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza in argomento, che si segnala per la chiarezza delle argomentazioni, non è univoco; è tuttavia conforme all`orientamento prevalente del Supremo Collegio e, soprattutto, alla sentenza n.12545, emessa dalla Cassazione a sezioni unite nel 1992.
|