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Indennizzi per la cessazione dell`attività commerciale
L`INPS ha fornito le istruzioni in merito alle disposizioni emanate dall`art.1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (c.d. Legge di stabilità 2014), che ha apportato modifiche all` articolo 19-ter del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ulteriormente novellato dall`art. 35 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:
a) coloro che maturano i requisiti per l`indennizzo di cui all`art.2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
b) coloro che avevano maturato i requisiti per il diritto alla prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, ma non avevano presentato la relativa domanda oppure la domanda stessa era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
Resta confermato che la decorrenza dell`indennizzo è fissata comunque al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché a tale data risultino soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni richiesti.
Ovviamente, la decorrenza degli indennizzi concessa ai soggetti sopra indicati non potrà comunque essere antecedente al 1° febbraio 2014 (primo giorno del mese successivo all`entrata in vigore della legge).
Per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo, nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell`indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite dall`INPS con circolari n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002.
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